Normativa & Fisco

Imposta di soggiorno, la sanzione scende nel 2027 ma non per tutti

Dal 1° gennaio 2027 la sanzione per dichiarazione omessa passa al 100% del tributo non versato, con minimo 50 euro. Due cose agiscono già nel 2026.

Notizia18 agosto 202611 min di lettura
Imposta di soggiorno, la sanzione scende nel 2027 ma non per tutti

Notizia del 18 agosto 2026

In breve. Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 la sanzione sulla dichiarazione dell'imposta di soggiorno diventa il 100 per cento del tributo non versato quando la dichiarazione è omessa e il 40 per cento quando è infedele, con un minimo di 50 euro in entrambi i casi (art. 12 del d.lgs. 147/2026, in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026). Il testo oggi in vigore prevede invece una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto e nessun minimo, e il Dipartimento delle finanze, rispondendo ai quesiti di Telefisco 2025, aveva escluso per iscritto che una sanzione minima di 50 euro fosse applicabile a questo tributo. Per la dichiarazione dell'anno d'imposta 2025, scaduta il 30 giugno 2026, la lettura più piana del comma 9 lascia la violazione nel regime vecchio, ma nessuna fonte chiarisce ancora quando la violazione dichiarativa si consideri commessa, né se al regime vecchio si applichi la sanzione più mite sopravvenuta.

L'articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto, riscrive la sanzione sulla dichiarazione dell'imposta di soggiorno. Per l'omessa presentazione si applicherà «la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro». Per la dichiarazione infedele il 40 per cento, con lo stesso minimo. Il comma 9 àncora la decorrenza «alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027».

Agli albergatori la novità è arrivata con una circolare di Federalberghi riservata ai soci, che TTG Italia data al 13 agosto. Nel frattempo agiscono due regole rimaste in secondo piano nelle sintesi di questi giorni, e una scadenza che cade a fine settembre.

Cambia la percentuale e cambia la base di calcolo

Il testo oggi in vigore, al quarto periodo dell'articolo 4 comma 1-ter del d.lgs. 23/2011, prevede «una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto», senza alcun minimo in cifra fissa. Lo stesso comma 1-ter copre anche il contributo di soggiorno di Roma Capitale, quindi per gli hotel romani la novità vale identica.

La differenza che conta sta nel moltiplicando. Oggi la percentuale si appoggia all'importo dovuto. Federalberghi, e implicitamente la risposta del Ministero del 2025, lo leggono come l'intera imposta che andava dichiarata, anche quando è stata regolarmente versata. Dal 2027 la base è il solo tributo non versato. Per l'hotel che incassa e riversa nei termini e sbaglia soltanto la dichiarazione, l'esposizione passa da una percentuale dell'importo dovuto a una cifra fissa di 50 euro. Lo legge così anche TTG Italia. Resta comunque una lettura del testo.

Un esempio dà la misura della posta in gioco. Prendiamo una struttura che per il 2025 ha incassato e riversato nei termini 12.000 euro di imposta, senza presentare la dichiarazione. La sanzione più bassa prevista dal testo oggi in vigore, il 100 per cento, vale 12.000 euro. La riduzione per sproporzione indicata dal Ministero può portarla a 3.000, mentre il minimo del 2027 ne vale 50. L'esempio è nostro e resta un ordine di grandezza, perché sui numeri della tua struttura il conto lo fa il consulente.

Due avvertenze per chi va a controllare. Il testo consolidato su Normattiva è aggiornato agli atti pubblicati fino al 3 luglio 2026 e mostra ancora il 100-200 per cento. La modifica si legge quindi in Gazzetta. E il decreto non contiene mai le parole «imposta di soggiorno», perché l'articolo 12 opera per rinvio. Tanto che la sintesi dell'Agenzia delle Entrate non nomina il tributo. Come con le regole italiane sulle recensioni incentivate, una norma pensata per altro finisce sul banco della reception.

Il Ministero aveva escluso per iscritto il minimo di 50 euro

Rispondendo a un quesito di Telefisco 2025, il Dipartimento delle finanze ha scritto che la norma «non prevede la possibilità di irrogare la sanzione minima di 50 euro quando gli importi non dichiarati tempestivamente siano stati comunque versati nei termini fissati dai regolamenti comunali». Ha scritto anche che nel sistema sanzionatorio generale non si trova una violazione formale punita con quel minimo. La tesi dell'errore formale da 50 euro stava nel quesito, e il Ministero l'ha respinta.

Solo dopo ha aggiunto che «si potrebbe, invece, ritenere possibile una riduzione» ricorrendo all'articolo 7 del d.lgs. 472/1997, «per cui la percentuale applicabile potrebbe essere ridotta fino al 25%». Il condizionale è suo e la sproporzione la valuta l'ente che irroga la sanzione. Una risposta a un convegno non vincola i Comuni.

Testo oggi in vigoreRiduzione indicata dal Ministero nel 2025Violazioni dal 1° gennaio 2027
Base di calcolol'importo dovutol'importo dovutoil tributo non versato
Dichiarazione omessadal 100 al 200%fino al 25%, se l'ente riconosce la sproporzione100%
Dichiarazione infedeledal 100 al 200%fino al 25%, alle stesse condizioni40%
Minimo in cifra fissanessunonessuno50 euro

Il confronto non è fra tre aliquote, perché nell'ultima colonna cambia la base di calcolo. Le misure del 2027 non sono tetti. L'articolo 7 del testo unico consente di aumentarle fino alla metà per particolare gravità e fino al doppio per recidiva nel triennio. Fonti: art. 4 c. 1-ter del d.lgs. 23/2011, risposta del Dipartimento delle finanze ai quesiti di Telefisco 2025 pubblicata il 9 febbraio 2025, art. 12 c. 7 del d.lgs. 147/2026.

A imposta interamente versata il regime nuovo è molto più favorevole. Dove il tributo non versato è consistente, un 100 per cento fisso su quella base può pesare più di un 25 per cento ottenuto per sproporzione. A meno che l'ente riconosca la stessa sproporzione anche sotto il regime nuovo, dove quella leva resta.

Il modulo del tuo Comune non è la dichiarazione

Questa è la parte che vale già adesso. Dall'anno d'imposta 2022 il modello ministeriale «rappresenta l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo». Per i Comuni non esiste la facoltà «di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione». Lo scrive la Risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 del Dipartimento delle finanze. L'esonero per chi aveva già dichiarato al proprio Comune copriva soltanto il 2020 e il 2021. Chi ha compilato la modulistica comunale e ha archiviato la pratica ricade quindi nell'omessa dichiarazione, con il regime vecchio addosso, salvo diverse letture del comma 9.

La rendicontazione periodica prevista dal regolamento del Comune resta dovuta e non sostituisce la dichiarazione annuale. È una voce in più in quel conto di adempimenti che nessuno mette a bilancio.

Due dettagli sfuggono facilmente. Si dichiara per Comune e per anno d'imposta, quindi tre Comuni fanno tre adempimenti. E la dichiarazione va presentata anche a zero presenze, «al fine di consentire al comune lo svolgimento dell'attività di controllo» (FAQ 27 del Dipartimento). Fa eccezione il caso in cui sia stato il Comune a sospendere l'imposta per l'intero anno. Se la sospensione copre solo alcuni mesi, la dichiarazione resta dovuta.

La finestra dei novanta giorni e la porta aperta al ravvedimento il 12 agosto

La dichiarazione dell'anno d'imposta 2025 scadeva il 30 giugno 2026. Per la presentazione tardiva la riduzione da ravvedimento «è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni». La frase sta nell'articolo 13 comma 2-ter del d.lgs. 472/1997. Viene riprodotta identica nell'articolo 14 comma 6 del testo unico, che dal 2027 sostituisce quel decreto. Il conteggio porta a fine settembre 2026. Ma il metodo di computo va fatto confermare da chi cura la contabilità, prima di fissare la data in agenda.

Le frazioni del ravvedimento si calcolano sul minimo della sanzione, che per l'omissione fino al 2026 è il 100 per cento dell'importo dovuto. Per sapere quanto faccia in euro nel tuo caso serve un tributarista.

Il comma 3 dell'articolo 12, invece, vale dal 12 agosto 2026. Sui tributi locali la preclusione del ravvedimento per accessi, ispezioni e verifiche già iniziati non opera più, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. L'articolo 14 comma 2 del testo unico conferma la regola dal 2027. Pagare e regolarizzare, però, non impediscono all'ente di proseguire i controlli. Dalla stessa data i Comuni possono mandare lettere di compliance e avvisi bonari con sanzione ridotta e sessanta giorni per rispondere. La misura della riduzione la stabilisce la norma dell'ente, non il decreto.

Dove la riforma non è uno sconto

Il minimo di 50 euro è un costo nuovo dove l'imposta dovuta è zero. La struttura rimasta chiusa per una stagione deve presentare comunque la dichiarazione. Oggi una percentuale su zero fa zero, mentre un minimo non c'è. Dal 2027 c'è. Anche qui siamo davanti a un'interpretazione del testo. Non è ancora chiaro se quei 50 euro siano a loro volta riducibili.

La misura fissa non è nemmeno un tetto. L'articolo 7 comma 4 del testo unico consente di ridurre fino a un quarto la sanzione «sia essa fissa, proporzionale o variabile». Lo stesso comma consente di aumentarla «fino alla metà» per particolare gravità. Il comma 3 dello stesso articolo consente di arrivare fino al doppio per la recidiva nel triennio.

Dichiarare e versare restano due obblighi distinti, con due sanzioni distinte. Per l'omesso o parziale versamento la sanzione è il 25 per cento di ogni importo non versato, dimezzata se il versamento arriva con un ritardo non superiore a novanta giorni. Attenzione a non confondere questo termine con i novanta giorni oltre i quali si perde la riduzione sulla dichiarazione tardiva. Anche dal 2027 vale il 25 per cento, in base all'articolo 38 del testo unico.

Nessuna fonte dice se il regime più mite valga anche per le violazioni commesse prima del 2027, cioè se operi il favor rei. È il principio per cui si applica la sanzione più favorevole fra quella in vigore quando hai sbagliato e quella arrivata dopo. È l'interrogativo aperto che pesa di più, perché da lì dipende quanto costa oggi un'omissione del 2026.

Cosa significa per il tuo hotel

Se hai sempre presentato il modello ministeriale e riversato nei termini, la risposta onesta è che questa settimana non devi fare niente. Ti serve sapere una cosa sola. Dal 2027 un errore sulla dichiarazione dovrebbe costare una somma vicina al minimo di 50 euro, invece di una percentuale dell'importo dovuto. È la lettura del testo che danno Federalberghi e TTG Italia, e quel minimo può essere aumentato in caso di particolare gravità.

Nel dubbio, il controllo costa mezz'ora. Per ogni Comune in cui la struttura opera, cerca la ricevuta telematica del modello ministeriale trasmesso entro il 30 giugno 2026. Poi ripeti la verifica dall'anno d'imposta 2022 in avanti, comprese le annualità senza presenze.

Se manca la ricevuta dell'anno d'imposta 2025, la telefonata al commercialista è di questa settimana e non di gennaio. Oltre i novanta giorni la riduzione è esclusa in ogni caso.

Attenzione, però, al conto. Entro i novanta giorni la riduzione si calcola come frazione del minimo della sanzione per l'omissione. Quel minimo oggi è il 100 per cento dell'importo dovuto, non 50 euro. Se il regime più favorevole del 2027 si applicasse anche alle violazioni anteriori, la stessa omissione varrebbe il nuovo minimo. Le due strade vanno messe a confronto con il consulente, sui numeri della tua struttura, prima di scegliere.

Per le annualità più vecchie la finestra dei novanta giorni è chiusa e la riduzione da ravvedimento non è più disponibile. Lì la partita si gioca sul termine entro cui il Comune può ancora contestare e sull'eventuale applicazione del regime più favorevole. Meglio impostarla con il consulente, prima di presentare qualunque documento.

Le dichiarazioni infedeli nascono invece dalle tariffe, che non seguono il calendario del bilancio comunale. Le tariffe diventano efficaci «dal primo giorno del secondo mese successivo» alla pubblicazione sul sito del Ministero. Fa fede la tariffa pubblicata. Se dopo una delibera di metà stagione il tuo gestionale applica ancora l'importo dell'anno prima, l'errore entra in dichiarazione.

Pesa anche il conteggio. Le presenze sono persone per notti, quindi due adulti per due notti fanno quattro, e le notti esenti vanno in un campo separato. Sui volumi di una stagione italiana, un criterio sbagliato diventa presto una differenza visibile.

Il tributo è provinciale o regionale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in Valle d'Aosta e in Friuli-Venezia Giulia. Il Dipartimento delle finanze dichiara che gli adempimenti dichiarativi «rientrano nelle prerogative statutali». Lì vale la norma locale. Sicilia e Sardegna applicano quella statale.

Restano punti aperti, dalla retroattività della sanzione più mite al termine entro cui il Comune può contestare le violazioni commesse sotto il regime vecchio. Su questi serve il parere del tuo consulente sul caso concreto. A imporre il tributo, e a contestarne le violazioni, resta comunque il Comune.

Fonti

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